

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art.1
Denominazione, sede e ambiti della rappresentanza.
L’Associazione Italiana Albergatori Torino, in forma abbreviata FEDERALBERGHI TORINO, è l’associazione unitaria delle imprese che operano nel settore turistico e ricettivo, con giurisdizione sul territorio della Provincia di Torino. L’Associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, in forma abbreviata Federalberghi, nonché al rispettivo organismo territoriale regionale del Piemonte, dei quali accetta lo statuto, il cui testo si intende qui ripetuto e trascritto.
L’Associazione può aderire, inoltre, alle organizzazioni territoriali generali di rappresentanza del settore turismo.
La sede legale è in Torino. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo potranno essere stabilite altrove sedi amministrative, direzionali o delegazioni territoriali di cui ai successivi articoli.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.2
Scopi.
L’Associazione non ha fini di lucro. L’Associazione non ha vincoli con partiti, movimenti o schieramenti politici. L’Associazione coordina, nella propria circoscrizione, ogni attività strettamente connessa ai precipui interessi delle singole aziende alberghiere.
L’Associazione tutela in tutti i modi leciti, in tutti i campi e livelli ammessi la categoria degli albergatori e operatori turistici, rappresentandola ed assistendola, singolarmente ed in generale, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali locali, nazionali, comunitarie e internazionali.
L’Associazione valorizza gli interessi economici e sociali degli imprenditori e delle professionalità in campo turistico, nonché il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
L’Associazione promuove, a livello locale, tutte le iniziative tendenti ad incrementare le attività turistico-alberghiere, con il fine di accrescere lo sviluppo del settore, anche coordinando la propria azione con altre Associazioni, consorziandosi o comunque agendo in sintonia, pur mantenendo la propria autonomia.
L’Associazione promuove e organizza iniziative per l’esercizio della formazione e dell’aggiornamento professionale per gli operatori, gli addetti ed il personale delle aziende alberghiere e turistico-ricettive, nonché partecipa ad analoghe iniziative di formazione intraprese da altri soggetti pubblici e privati.
L’Associazione predispone servizi di assistenza in favore delle aziende turistico-ricettive associate, anche avvalendosi di strutture specializzate convenzionate.
L’Associazione stipula contratti e accordi di lavoro a carattere locale, ove ciò sia previsto dalla contrattazione nazionale.
L’Associazione svolge attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico per una più approfondita e anticipata conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore.
L’associazione partecipa attivamente ad ogni iniziativa utile alla promozione dell’offerta turistico-ricettiva del territorio.
L’Associazione può designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita.
E’ altresì scopo della Associazione il perseguimento della massima coesione all’interno della categoria, attraverso manifestazioni di carattere sociale tendenti ad instaurare un rapporto proficuo tra gli esercenti le aziende alberghiere e turistiche in generale, improntato al reciproco rispetto ed alla applicazione dei principi generali permeanti il presente statuto.
L’Associazione potrà conseguentemente assumere partecipazioni in enti, consorzi e società commerciali, costituite o costituende, di ogni genere e tipo tra quelle previste e consentite dalla legge, gestire in proprio, o far gestire ad altri, attività commerciali in modo continuo od occasionale, al fine di meglio perseguire i fini previsti dallo statuto sociale.
TITOLO II
ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO – DOVERI DELL’ASSOCIATO – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
Art. 3
Associati.
Possono assumere la qualità di “Associato” le imprese alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono, nonché le attività turistiche e ricettive extralberghiere comunque individuate dalla normativa regionale in materia di offerta ricettiva che, per attrezzature o strutture, agiscano in un’ottica di problematiche strettamente affini a quelle delle aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell’offerta turistica nella provincia di Torino.
La rappresentanza, in seno alla Associazione, delle aziende associate potrà essere assunta: dal legale rappresentante, ove trattasi di azienda gestita in forma societaria, o da altra persona da essi delegata espressamente; dal titolare della licenza, o da un suo familiare, ove trattasi di azienda individuale o impresa familiare.
Qualora un imprenditore alberghiero controlli più di una azienda, sarà tenuto ad associarle tutte, pur potendo rappresentarle o farle rappresentare da una sola persona.
Possono altresì assumere la qualità di associato le attività ricettive comunque qualificate, non situate nella giurisdizione territoriale della Associazione, qualora le stesse si trovino in località ove non esista una organizzazione sindacale di albergatori aderente alla Federalberghi.
Art. 4
Ammissione.
La domanda di ammissione è presentata al Presidente della Associazione attraverso l’apposito modulo sottoscritto e compilato in ogni sua parte.
L’accettazione della domanda è di competenza del Comitato Esecutivo. Dell’avvenuta accettazione della domanda viene data comunicazione al Consiglio Direttivo alla prima riunione. Contro l’eventuale deliberazione di rigetto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla comunicazione ufficiale. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame il ricorso nella prima riunione successiva all’inoltro. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.
Il periodo minimo di appartenenza alla Associazione giunge sino al trentuno dicembre del secondo anno successivo alla accettazione della domanda di iscrizione; l’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non siano pervenute le dimissioni dalla Associazione, per mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza dell’anno in corso.
Art.5
Contributi.
Gli associati hanno l’obbligo di contribuire finanziariamente al funzionamento della Associazione: essi dovranno versare alle casse sociali un contributo annuo, in misura proporzionale alla capacità ricettiva ed in funzione della categoria di appartenenza. L’entità del contributo e i relativi termini e modalità di riscossione sono stabiliti dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Con semplice delibera del Comitato Esecutivo, da ratificarsi entro un mese da parte del Consiglio Direttivo e, alla prima convocazione, dall’Assemblea dei Soci, potranno essere previsti ulteriori contributi a carattere eccezionale e/o aggiuntivo anche non proporzionali al contributo ordinario annuale.
Art. 6
Inadempimenti.
Trascorsi tre mesi dal termine previsto per il versamento della quota associativa, il socio moroso potrà, con delibera del Comitato Esecutivo da ratificarsi da parte del Consiglio direttivo, essere radiato dalla Associazione dopo un preliminare richiamo ufficiale esperito in forma scritta a cura del Presidente.
L’associato radiato per morosità può chiedere la riammissione versando i contributi arretrati aggravati degli interessi legali.
Il Consiglio Direttivo ha, comunque, facoltà di promuovere tutte le iniziative legali per il recupero dei crediti nei confronti degli associati inadempienti.
Art.7
Perdita della qualità di socio.
La perdita della qualità di socio si consegue per: dimissioni, espulsione, cessazione definitiva della attività di albergatore. Ai sensi della disciplina tributaria vigente degli enti non commerciali, le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 8
Espulsione.
Fatto salvo il disposto dell’art. 6, con delibera adottata dal Comitato Esecutivo potrà essere espulso dalla Associazione l’associato che esplichi azione contraria o dannosa alla attività, agli organi, agli uffici ed agli indirizzi della Associazione o della Federazione.
Dell’avvenuta espulsione viene data comunicazione al Consiglio Direttivo alla prima riunione. Avverso la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla comunicazione ufficiale. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame il ricorso nella prima riunione successiva all’inoltro. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.
TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Organi.
Art. 9
Sono organi della Associazione:
1) L’Assemblea Generale degli Associati
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Comitato Esecutivo
4) Il Presidente
5) I Vice Presidente
6) Il Comitato dei Probiviri
Art.
10
L’Assemblea.
L’Assemblea è costituita dalla generalità degli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
L’Assemblea in via ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, ove siano presenti tanti associati che rappresentino la metà più uno di tutti i voti complessivamente a disposizione dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia la quantità dei voti esprimibili.
Art. 11
Convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera, da inviarsi a cura del Presidente, almeno quindici giorni prima della data stabilita dalla convocazione.
L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data del consesso in prima e in seconda convocazione.
L’assemblea generale ordinaria dovrà essere convocata ogni anno entro sei mesi dalla fine del precedente anno sociale.
In particolari casi, ove le circostanze lo richiedessero, l’assemblea potrà essere convocata in ogni momento, su richiesta del Presidente o del Comitato Esecutivo o da almeno il 30% degli Associati
Art. 12
Votazioni dell’assemblea.
Ogni associato ha diritto a un voto.
Oltre ai voti di cui al comma 1, a ciascun socio è attribuito, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti all’Associazione nell’esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione assembleare, un ulteriore voto per ogni scaglione di contribuzione.
Lo scaglione di contribuzione è pari all’ammontare del contributo minimo annuale dovuto dai soci per l’adesione all’Associazione.
La frazione di voto si arrotonda all’unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare per iscritto in assemblea da un altro membro dell’Associazione. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe, compresa la propria.
Il Presidente, coadiuvato dai Vice Presidente, verificherà il diritto di esercizio delle prerogative spettanti agli associati in sede di assemblea; è inoltre sua facoltà sottoporre casi particolari alla assemblea stessa.
Art. 13
Competenze dell’assemblea.
L’assemblea generale ordinaria è competente a discutere e deliberare senza particolari procedure o vincoli, che non siano quelli già specificati dal presente statuto, sulle seguenti materie:
a) Elezione a scrutinio segreto del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probiviri.
b) Determinazione, in armonia con le direttive della Federalberghi, degli indirizzi dell’Associazione, delle linee di azione, degli strumenti tecnici da adottare al fine specifico di pervenire al raggiungimento degli scopi sociali.
c) Deliberazione in merito alle quote sociali annuali od eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo.
d) Approvazione della relazione morale e finanziaria, del bilancio preventivo di spesa e del conto consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo e valutati dal Consiglio Direttivo.
e) Deliberazione sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell’ordine del giorno e su ogni altro argomento inserito nell’ordine del giorno.
f) Conferimento della distinzione di Presidente onorario e di Consigliere onorario dell’Associazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero o organizzativo.
Art. 14
Deliberazioni della assemblea.
Le deliberazioni della assemblea convocata sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Salvo quanto previsto per l’elezione degli organi, le votazioni avvengono:
a) per scrutinio palese;
b) per scrutinio segreto, ove richiesto dal 30% (trenta per cento) dei voti presenti o per decisione del Presidente.
Art. 15
L’assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria potrà essere convocata in ogni momento su richiesta del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o del Presidente, oppure con richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno il 20% (venti per cento) degli associati: in queste eventualità il Presidente deve convocare l’assemblea entro 30 (trenta) giorni.
L’assemblea straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:
a) modificazioni dello statuto;
b) scioglimento della Associazione e nomina dei liquidatori.
c) ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
Per le modifiche allo statuto, in deroga a quanto previsto all’articolo 10, è necessaria la presenza di un numero di associati che rappresenti almeno il 60% di tutti i voti complessivamente a disposizione dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione, in deroga a quanto previsto all’articolo 10, è necessaria la presenza di un numero di associati che rappresenti almeno il 75% di tutti i voti complessivamente a disposizione dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione è adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti.
Art.16
Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 20 membri eletti in rappresentanza degli associati, garantendo la presenza di almeno un consigliere, qualora candidato, per ciascuna categoria e per ciascuna tipologia ricettiva.
Sono altresì membri di diritto del Consiglio direttivo i Presidenti delle delegazioni locali istituite ufficialmente dalla Federalberghi Torino con delibera del Consiglio direttivo medesimo, nonché il Presidente del Comitato Giovani Albergatori di cui al successivo art. 28.
Il Presidente ha la facoltà di cooptare ulteriori due membri scelti tra gli Associati.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.
Art. 17
Riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo è convocato mediante lettera o telefax o e-mail inviata sette giorni prima dal Presidente e si riunisce almeno ogni due mesi, oppure anche in qualsiasi momento su semplice richiesta di almeno il 35% (trentacinque per cento) dei Consiglieri. Qualora condizioni di particolare urgenza lo richiedono il consiglio potrà essere convocato anche due giorni prima dalla data stabilita per la riunione.
La riunione è validamente insediata e può deliberare: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un tempo non inferiore a 7 giorni.
Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese a scrutinio palese con la metà più uno dei voti presenti.
Art.18
Competenze del Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulla scelta dei mezzi atti a conseguire gli scopi della Associazione;
b) demandare al Comitato esecutivo tutti i compiti e le direttive atte al conseguimento degli scopi sociali ed alla attuazione delle deliberazioni assembleari;
c) deliberare sui ricorsi relativi all’ammissione o all’espulsione di associati;
d) proporre all’assemblea dei Soci quote sociali a carattere ordinario e straordinario, fatta salva la prerogativa dell’assemblea di non ratificarne l’adozione;
e) predisporre la relazione morale e finanziaria, il bilancio preventivo di spesa ed il conto consuntivo;
f) ratifica i provvedimenti adottati d’urgenza dal Comitato Esecutivo;
g) ratificare la nomina di tre Vice Presidente e del Tesoriere, su indicazione del Presidente;
h) eleggere i restanti membri del Comitato Esecutivo;
i) convocare l’assemblea generale ordinaria annuale e quella straordinaria, fissandone l’ordine del giorno;
j) eleggere e nominare i Consiglieri Nazionali, in conformità alle norme dettate dallo statuto della Federazione Nazionale;
k) approvare le direttive che i rappresentanti della Associazione dovranno sostenere sugli argomenti posti all’ordine del giorno della Assemblea Nazionale;
l) istituire gruppi di lavoro finalizzati allo svolgimento di attività necessarie al conseguimento degli scopi sociali;
m) istituire, su proposta del Comitato Esecutivo, le Commissioni permanenti di cui ai successivi articoli del presente Statuto e determinarne la composizione;
n) nominare la Commissione per la designazione del Presidente di cui al successivo articolo 23.
o) istituire delegazioni dell’ Associazione sul territorio della provincia di Torino
Tutti i Consiglieri eletti restano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Art. 19
Il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è Composto da otto membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e scelti nel proprio ambito fra coloro che maggiormente hanno dimostrato disponibilità, efficienza e dinamismo nello svolgere le mansioni di Consigliere.
I membri del Consiglio Esecutivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive alle riunioni.
Art. 20
Riunioni del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, od un membro del Comitato stesso lo richieda; in ogni caso almeno ogni trenta giorni. Il Comitato Esecutivo delibera a semplice maggioranza dei presenti e le sue riunioni non abbisognano di numero legale, ad eccezione delle deliberazioni in materia di ammissione o espulsione di associati.
Art. 21
Composizione del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è composto, a mente di quanto esposto all’art. 19, dal Presidente, dai tre Vice Presidente, dal Tesoriere, che ne sono membri di diritto, e da tre associati eletti dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all’art, 18 lettera
h).
I membri del Comitato Esecutivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 22
Attribuzioni del comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo:
a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce per la ratifica alla prima riunione successiva;
c) nomina i rappresentanti della Associazione presso le diverse sessioni tecnico-politiche in seno ad enti locali e ad altri organismi o enti;
d) propone al Consiglio Direttivo la costituzione di apposite commissioni permanenti di cui ai successivi articoli;
e) agisce materialmente da elemento vitale e dinamico della Associazione, divenendone il fulcro di ogni attività, il centro di ogni rapporto, l’apparato interagente con l’esterno;
f) collabora con il Consiglio Direttivo per la predisposizione della relazione morale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre alla Assemblea;
g) convoca, per voce del Presidente, le riunioni del Consiglio direttivo;
h) nomina tecnici, avvocati e procuratori alle liti, stipula accordi e convenzioni con altri organismi, mantiene i rapporti con le altre Associazioni confederate o con la Federazione stessa;
i) assume, su indicazione del Presidente, il direttore della Associazione, stabilendo i termini del contratto;
l) ammette in associazione i nuovi soci che ne fanno richiesta ed espelle gli associati inadempienti o morosi;
m) predispone le analisi, le relazioni e gli studi necessari al fine di porre il Consiglio direttivo in grado di formulare alla assemblea proposte;
n) può compiere tutte quelle operazioni a carattere politico, finanziario o organizzativo, consentite dalla legge e dal presente statuto, al fine di perseguire gli scopi sociali.
Art. 23
Il Presidente.
Il Presidente della Associazione è eletto dall’assemblea degli associati; la elezione avviene per scrutinio segreto, a maggioranza semplice.
A tal fine il Consiglio Direttivo nomina una commissione di designazione di tre membri della quale non può far parte il Presidente in carica. La commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni raccolte dalla base degli associati che esso fa proprie e sottopone a sua volta alla assemblea a per la votazione.
Il Presidente presiede l’assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato esecutivo; la carica del Presidente ha la durata di quattro esercizi sociali e non può essere ricoperta per oltre due mandati completi e consecutivi.
Si intende rivestita per l’intera durata del mandato la carica che sia stata ricoperta per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza nei confronti di terzi ed in ogni ordine e grado di giudizio; a lui spetta la firma a nome dell’Associazione;
b) provvede a che il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo attuino le deliberazioni della Assemblea;
c) sovraintende alla amministrazione della associazione coadiuvato dal tesoriere, dai Vice Presidente e dal Direttore;
d) assume il Direttore, fatto salvo il parere vincolante del Comitato Esecutivo;
e) è di diritto il rappresentante della Associazione presso la Federalberghi nazionale e regionale;
f) convoca la assemblea, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Direttivo.
Al Presidente sono affidati tutti i necessari poteri per la conduzione ed il controllo della Associazione, nel rispetto della legge e dello statuto sociale.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri conferiti al Comitato Esecutivo, riferendo ad esso alla prima riunione.
Art.24
I
Vice Presidente.
Ai Vice Presidente, oltre al compito di coadiuvare il Presidente, sono affidate le medesime sue mansioni durante le eventuali assenze dello stesso, o fintanto che il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell’assemblea.
I vice Presidente sono di diritto membri del Comitato Esecutivo. Uno dei Vice Presidente, su indicazione del Presidente stesso, assumerà la carica di Vice Presidente Vicario, comportante la assunzione eventuale di incarichi di particolare rilevanza e delicatezza.
Art. 25
Il Tesoriere
Il Tesoriere, d’intesa con il Presidente, predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre al Comitato Esecutivo ed al Consiglio Direttivo.
Verifica e controlla l’attuazione delle deliberazioni in materia di spesa, riferendone al Presidente ed al Comitato Esecutivo.
Art. 26
Il collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea, ed è convocato su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri del Consiglio direttivo o del 20% (venti per cento) degli associati.
Il Collegio dei probiviri è competente a pronunciarsi sulle controversie in merito alla interpretazione del presente statuto che potrebbero sorgere tra i vari organi della Associazione.
I componenti il Collegio Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 27
Commissioni e Comitati Permanenti
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, ha facoltà di istituire Commissioni e Comitati permanenti ai quali potrà essere delegata l’attuazione dei singoli aspetti di politica associativa. Il numero, l’oggetto, la composizione, l’attività e il controllo di tali Comitati e Commissioni sono di competenza dello stesso Consiglio Direttivo.
Sono escluse dalle competenze dei singoli Comitati o Commissioni permanenti le materie di carattere amministrativo e organizzativo attribuite per statuto all’Associazione.
Art.28
Comitato Giovani Albergatori
E’ costituito il Comitato Giovali Albergatori. Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l’affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all’Associazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori.
Il Comitato approva un proprio regolamento, sulla base del regolamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori costituito in seno alla Federazione; nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, il quale è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 29
Delegazioni Territoriali
Sono istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui all’ art. 18, lettera o) delegazioni dell’Associazione nelle località o comprensori turistici maggiormente significativi del territorio della provincia di Torino.
La composizione, la rappresentanza in seno agli organi, il funzionamento e la contribuzione sono stabiliti da apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio Direttivo.
Art. 30
Imprenditorialità femminile – pari opportunità - Consulta delle Donne del Settore Turistico-Alberghiero
Allo scopo di promuovere e appoggiare la crescita professionale delle imprenditrici garantendo ad esse pari opportunità nell’ambito della attività dell’associazione, è istituita la Consulta delle Donne del Settore Turistico-Alberghiero.
Attività, organizzazione e ambiti di rappresentanza della consulta sono determinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 31
Il Direttore.
Il Direttore della Associazione è assunto dal Presidente su indicazione del Comitato Esecutivo.
Il Direttore opera in stretto rapporto con il Comitato Esecutivo ed il Presidente, assiste alla Assemblea e partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’associazione con voto consultivo.
Compito del Direttore è quello di organizzare e curare il funzionamento tecnico della Associazione, operando anche come elemento di stimolo ed informazione nei confronti del Presidente e del Comitato Esecutivo, che potranno a lui delegare alcune loro specifiche funzioni, anche di rappresentanza.
Art.32
Compiti del Direttore.
Il direttore ha fra gli altri compiti:
a) assistere direttamente o tramite collaboratori, gli associati nelle loro occorrenze;
b) tenere la contabilità della Associazione in stretta collaborazione con il Presidente ed il Tesoriere e di tenere l’archivio e la documentazione;
c) partecipare alle riunioni o manifestazioni che potrebbero interessare la categoria.
Il Direttore rende conto del proprio operato direttamente al Presidente ed al Comitato Esecutivo, coi quali si mantiene sempre in stretto contatto, collabora col Tesoriere per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Direttore deve assicurare la continuità della Associazione indipendentemente dal succedersi degli organi eletti.
TITOLO IV
FONDO COMUNE – BILANCIO PREVENTIVO – CONTO CONSUNTIVO
Art. 33
Fondo comune.
I contributi degli associati ed i beni acquisiti con gli stessi, costituiscono il Fondo Comune. Fanno altresì parte del Fondo Comune:
a) le eccedenze attive delle gestioni annuali;
b) gli investimenti mobiliari ed immobiliari;
c) i lasciti e le erogazioni a favore della Associazione.
Con il fondo Comune si coprono le spese della Associazione, le cui modalità di erogazione sono determinate dal Comitato Esecutivo;
Art. 34
Bilancio Preventivo e Conto consuntivo.
Per ogni esercizio sociale, che coincide con l’anno solare, sono predisposti sia il bilancio preventivo di spesa che il conto consuntivo. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione morale sullo stato della associazione ed il Bilancio preventivo sono predisposti dal comitato Esecutivo che li sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo ed alla approvazione dell’Assemblea.
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI
Art. 35
Norma di coordinamento.
Ai sensi dell’art. 39 della Costituzione, gli organi in carica della associazione sono autorizzati, senza limiti temporali, ad espletare le pratiche necessarie per provvedere alla registrazione ed alla attuazione del presente statuto.
Art. 36
Regolamento
Il Comitato Esecutivo, ove lo riterrà opportuno, potrà procedere alla predisposizione di un regolamento mirante al coordinamento formale tra le disposizioni contenute nel presente statuto, le norme statutarie federali nonché le norme statutarie delle organizzazioni generali di rappresentanza, alle quali, al momento dell’approvazione del presente statuto, l’associazione aderisce.
Disposizioni Transitorie
1) Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.
2) Tutti gli organi in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto dureranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista agli articoli 16, comma 4, 21, comma 2, 23, comma 3, 26, comma 3. Agli effetti della rieleggibilità delle cariche il mandato in corso deve intendersi come primo mandato.