L’Agenzia delle Entrate ha emanato una risposta a interpello riguardante l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica.
Con la risposta, l’Agenzia ha chiarito che l'impresa che adotta spontaneamente la fattura (che a partire dal 1° gennaio 2019 deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio) quale strumento di certificazione degli incassi non è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Al riguardo, si rammenta dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto o assimilate e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati.
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